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Venerdì 27 Dicembre
 
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Tutela dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico
SETTORE ARIA
SERVIZI
SETTORE ELETTROSMOG
SERVIZI
SETTORE RUMORE
SERVIZI
SETTORE RUMORE
COSA Il servizio prevede la tutela dell'ambiente urbano da fenomeni di inquinamento acustico prodotto da attività rumorose
INOLTRE U.O. ARIA
Franco Piccirilli
tel. 050 910627
fax: 050 910416
mail: f.piccirilli@comune.pisa.it
Orario di apertura al pubblico:
  • Martedì dalle ore 9.00 all eore 12.30
  • Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (escluso il mese di agosto)

Non rientrano nell’ambito delle competenze dell'Ufficio:
  1. rumorosità determinata da impianti comuni del proprio condominio (ascensore, caldaia condominiale, autoclave, impianti di climatizzazione/condizionamento condominiali, ecc.)
  2. rumorosità determinata dal funzionamento di impianti e/o attrezzature in uso ad abitazioni private
  3. comportamenti di privati cittadini all’interno delle proprie abitazioni (es. utilizzo di strumenti musicali o mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi)
  4. i lavori edili effettuati all’interno delle singole unità immobiliari di un condominio
  5. Strepitii animali
Per tutelare i propri diritti, nei casi in cui il Comune non può intervenire, i singoli privati possono rivolgersi all'Amministratore del proprio condominio per le intermediazioni fra i vicini o intraprendere azioni all'Autorità Giudiziaria, ai sensi delle norme del Codice Civile e Codice Penale, nonché richiedere il risarcimento dei danni subiti, per le tipologie previste dal codice stesso.
  1. Art. 659 del Codice Penale 'Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone' 1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. 2. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
  2. Art.844 del Codice Civile 'Immissioni' 1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo vicino, se non superano la normale tollerabilità (659 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (833 e 674 c.p.)