|
|
|
|
|
Tutela dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SETTORE |
RUMORE |
|
|
|
|
|
|
COSA |
Il servizio prevede la tutela dell'ambiente urbano da fenomeni di inquinamento acustico prodotto da attività rumorose |
|
|
|
|
|
|
INOLTRE |
U.O. ARIA
Franco Piccirilli
tel. 050 910627
fax: 050 910416
mail: f.piccirilli@comune.pisa.it
Orario di apertura al pubblico:
- Martedì dalle ore 9.00 all eore 12.30
- Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (escluso il mese di agosto)
Non rientrano nell’ambito delle competenze dell'Ufficio:
- rumorosità determinata da impianti comuni del proprio condominio (ascensore, caldaia condominiale, autoclave, impianti di climatizzazione/condizionamento condominiali, ecc.)
- rumorosità determinata dal funzionamento di impianti e/o attrezzature in uso ad abitazioni private
- comportamenti di privati cittadini all’interno delle proprie abitazioni (es. utilizzo di strumenti musicali o mantenimento di alto volume di impianti di diffusione sonora e/o televisivi)
- i lavori edili effettuati all’interno delle singole unità immobiliari di un condominio
- Strepitii animali
Per tutelare i propri diritti, nei casi in cui il Comune non può intervenire, i singoli privati possono rivolgersi all'Amministratore del proprio condominio per le intermediazioni fra i vicini o intraprendere azioni all'Autorità Giudiziaria, ai sensi delle norme del Codice Civile e Codice Penale, nonché richiedere il risarcimento dei danni subiti, per le tipologie previste dal codice stesso.
- Art. 659 del Codice Penale 'Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone'
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero
suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro.
2. Si applica l'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso
contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
- Art.844 del Codice Civile 'Immissioni'
1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo vicino, se non superano la normale tollerabilità (659 c.p.), avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (833 e 674 c.p.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|