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SETTORE |
TUTELA ANIMALI |
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SERVIZIO |
Commercio animali esotici |
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COSA |
Il servizio consente di ottenere l'autorizzazione a commerciare / allevare per il commercio animali esotici. |
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CHI |
L’allevamento ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge comunicata, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Asl territorialmente competente, con le stesse modalità per la detenzione. |
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COME |
La richiesta viene avanzata dietro presentazione di modulo da compilare scaricabile qui e da presentare alla ASL competente per territorio. |
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DOVE |
Il Servizio Veterinario dell’Asl territorialmente competente fornisce parere per l'accettazione della domanda da parte del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge |
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ENTRO |
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QUANTO |
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PERCHÉ |
La scelta di detenere animali di specie esotiche deve essere ponderata e valutata in tutte le sue possibili implicazioni, dato che essa comporta problematiche ben diverse rispetto a quelle che si possono avere con gli animali domestici. Gli esotici necessitano di cure particolarmente attente per quanto riguarda: l’ambiente che deve avere precise caratteristiche di temperatura, luce, umidità, forma e dimensione; l’alimentazione e la gestione che sono specifiche e differenti tra una specie e l’altra (anche affini); inoltre sono da considerare il rapido accrescimento, la longevità di alcune specie (tartarughe, pappagalli,…) e la scarsa, o difficilmente interpretabile, interazione con l’uomo. Infatti gli animali esotici, in genere, hanno un "linguaggio" meno immediato rispetto ai domestici, per cui perfino situazioni di estremo disagio sono di difficile interpretazione.
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INOLTRE |
Nel 1997 è entrata in vigore la convenzione CITES che regolamenta il commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione. La CITES distingue le specie tutelate in base al grado di pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi (Appendici allegate al testo della Convenzione):- appendice I: specie minacciate di estinzione (pappagalli, rapaci,coccodrilli ecc.)
- appendice II: specie che pur non essendo minacciate di estinzione potrebbero esserlo in futuro se il loro commercio non fosse sottoposto ad una stretta regolamentazione
- appendice III: specie di cui il commercio è regolamentato su richiesta dei singoli Stati che intendono tutelare quella specie
Alla domanda devono essere allegati:- relazione tecnica sulle modalità di detenzione delle specie di animali che si intendono commercializzare;
- planimetria dei locali adibiti al ricovero ed al commercio degli animali;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente;
I commercianti e gli allevatori di tali animali devono tenere un apposito registro di carico e scarico delle movimentazioni degli animali commercializzati.
In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni. Leggere inoltre la normativa consultabile scaricando il documento disponibile qui.
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