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Tutela dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico |
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SETTORE |
ARIA |
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SERVIZIO |
Impianti termici domestici |
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COSA |
Il servizio prevede il controllo e le ispezioni necessarie per verificare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti di riscaldamento ad uso civile |
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CHI |
Il servizio e' rivolto a tutti i responsabili di impianti termici. Il responsabile di un impianto termico (proprietario o inquilino) e' colui che ha la responsabilita' della gestione e dell'esercizio dell'impianto ai sensi della L. 10/1991, DPR 412/1993 e DLGS 192/2005.
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COME |
I responsabili di impianti termici sono obbligati a far effettuare sugli stessi, opere di controllo e manutenzione dei fumi, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e salvaguardia ambientale conformemente a quanto disposto dalla L. 10/1991, DPR 412/1993 e dal DLGS 192/2005 e s.m.i.. La manutenzione periodica deve essere eseguita da ditte aventi i requisiti previsti dalla normativa in vigore sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento di cui al DM 37/2008.
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DOVE |
Gli esiti delle verifiche saranno presentati attraverso una apposita scheda direttamente dalle ditte di manutenzione degli impianti termici |
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ENTRO |
La verifica dell'avvenuta manutenzione dell'impianto termico deve essere effettuata, con la seguente periodicita':
- ogni due anni, dall'ultima verifica, per impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 KW.
- ogni anno, dall'ultima verifica, per impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 KW.
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QUANTO |
All'autodichiarazione il tecnico della ditta di manutenzione, applichera' un apposito bollino comprovante l'avvenuto controllo e pagamento dal costo di 9 euro.
Il bollino verra' pagato direttamente al manutentore.
Le verifiche effettuate dall'Agenzia energetica Pisana, per conto del Comune di Pisa sono:
- gratuite per coloro che hanno presentato l'autodichiarazione tramite la ditta di manutenzione che ha effettuato il controllo
DPR 74/2013
- pagamento di 100 euro per coloro che non hanno presentato l'autodichiarazione
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PERCHÉ |
L. 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
D.P.R. n. 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
D.P.R. n. 74/2014 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
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INOLTRE |
Il d.p.r. n. 412/93 suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche prevedendo il periodo temporale d'accensione e l'orario massimo giornaliero.
In particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del summenzionato decreto il Comune di Pisa appartiene alla:
- Zona D: ore 12 giornaliere dal 1^ novembre al 15 aprile
Per maggiori informazioni consultare il sito
Agenzia Energetica della Provincia di Pisa |
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Dati aggiornati al 25/02/2014 16:13:00 |
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