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SETTORE |
TUTELA ANIMALI |
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SERVIZIO |
Colonie feline |
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COSA |
Il servizio prevede il riconoscimento, la tutela e il controllo della crescita delle colonie di gatti presenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico del territorio comunale.
Mappa Colonie Feline
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CHI |
Il servizio e' rivolto ai Referenti ufficiali delle colonie di gatti che provvedono:
- a coordinare le operazioni di gestione della colonie (art.15 c.5 l.a R.C.T.A.);
- all'alimentazione ed alla cura delle colonie (art.35 c.1 L.R.09/95);
- alla pulizia ed al decoro delle aree adibite alle attivit? necessarie alla tutela delle colonie (art.35 c.2 L.R.09/95);
- a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati (art.15 c.3 R.C.T.A.);
- a tenere aggiornato il censimento e rilevare gli eventuali problemi sanitari (art.15 c.5 l.b R.C.T.A.);
- a coordinare gli eventuali altri volontari che collaborano alla gestione della colonia e di assumersi tutte le responsabilita' del loro operato;
- a esprimere un parere sull'eventuale necessita' di spostamento delle colonie (art.15 c.5 l.e R.C.T.A.);
- ad effettuare le operazioni di un eventaule spostamento della colonia secondo modalita' stabilite dell'U.O. Tutela Animali;
- a gestire gli eventuali affidamenti dei cuccioli svezzati (art.15 c.5 l.d R.C.T.A.);
- a presentare le eventuali denunce di maltrattamento alle competenti autorita' di Polizia giudiziaria;
- a concordare con la competente Azienda USL5 Pisa le sterilizzazioni delle femmine adulte sulla base del programma annuale d'intervento (art.15 c.5 l.c R.C.T.A.)
- alla cattura delle gatte, al loro conferimento al Canile sanitario municipale per la sterilizzazione e al successivo reinserimento nel sito originario (art.14 c.1 R.C.T.A.);
con oneri a proprio carico e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilita' per danni a cose o persone che ne dovessero derivare (art.14 c.1 R.C.T.A.).
I Referenti ufficiali si impegnano altresi':
- ad essere contattati dall'Ufficio Tutela Animali al numero telefonico obbligatoriamente fornito nella domanda di riconoscimento;
- a ricevere comunicazioni e/o richieste di servizio dall'Ufficio Tutela Animali all'indirizzo di posta elettronica obbligatoriamente fornito nella domanda di riconoscimento;
- a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tutela Animali ogni variazione inerente i propri recapiti e l'eventuale impossibilita' ad esercitare la carica e/o le funzioni di Referente ufficiale individuando un sostituto.
I Referente ufficiali devono essere maggiorenni ed iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Pisa.
Prevenzione e sorveglianza competono a:
Polizia Municipale
Squadra specialistica di Polizia Ambientale
Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa
Tel 050 910 824
Fax 050 910 822
pm.ambiente@comune.pisa.it
Vigilanza sanitaria e profilassi competono a:
UF Sanita' Pubblica Veterinaria - Setting zona pisana
Azienda USL Toscana nord ovest
Galleria Gerace, 14 - 56124 Pisa
Tel 050 954 496 - 0587 273 111
Fax 050 954 639
vet-pi@usl5.toscana.it
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COME |
La procedura di riconoscimento e' la seguente:- l'aspirante Referente scarica questo modulo (pdf 0.1mb) di richiesta, lo compila e lo recapita per posta ordinaria o a mano all'Ufficio Protocollo, oppure lo trasmette a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it;
- entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta l'Ufficio Controlli del Territorio contatta telefonicamente l'aspirante Referente per concordare un sopralluogo congiunto presso la colonia per la verifica dei requisiti di legge (per solleciti contattare direttamente ed esclusivamente il suddetto ufficio al 050910421). Nel caso che la colonia non possieda tali requisiti la richiesta di riconoscimento viene rigettata;
- entro 15 giorni dal sopralluogo l'Ufficio Tutela Animali contatta telefonicamente l'aspirante Referente per concordare la sottoscrizione dell'atto di riconoscimento e la consegna del patentino di gattaio/a e la procedura si conclude.
Alla richiesta va allegato:- n.2 fototessera;
- n.1 fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validita';
- n.1 fotografia del sito di alimentazione della colonia con sovrimpressa la data dello scatto dove compaiono almeno n.3 gatti;
- n.1 consenso formale all'accesso al fondo rilasciato dal/dai proprietario/ri all'aspirante Referente nel caso di colonia con sito di alimentazione ubicato in area privata.
Per aree private si intendono tutte quelle che non ricadono nelle strade, nelle piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio, ed in ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico senza alcuna limitazione di accesso.
L'individuazione del/dei proprietario/ri del fondo nel caso di colonia con sito di alimentazione ubicato in area privata e' di esclusiva competenza e responsabilita' dell'aspirante Referente.
Per subentrare come Referente scaricare questo modulo (pdf 0.1mb) di richiesta, compilarlo e recapitarlo per posta ordinaria o a mano all'Ufficio Protocollo, oppure trasmetterlo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta l'Ufficio Tutela Animali contatta telefonicamente il nuovo Referente per concordare la consegna del patentino di gattaio/a e la procedura si conclude.
Le richieste errate, incomplete, non sottoscritte, giunte illeggibili o con modalita' diverse da quelle suddette saranno rigettatte con preavviso. |
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DOVE |
Il riconoscimento si puo' richiedere per colonie feline con sito di alimentazione ubicato in aree pubbliche o aperte al pubblico, e in aree di proprieta' privata subordinato al consenso formale del proprietario per l'accesso all'area che dovra' essere allegato alla richiesta di riconoscimento (art.15 c.2 R.C.T.A.). |
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ENTRO |
Il riconoscimento si ottiene normalmente entro 15 giorni dalla data della verifica dei requisiti della colonia. |
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QUANTO |
Ottenere il riconoscimento di una colonia felina e' gratuito.
Il Comune eroga annualmente contributi economici per l'alimentazione e la cura delle colonie feline riconosciute alle Associazioni animaliste aderenti al Protocollo d'intesa per la tutela degli animali, alle quali i referenti ufficiali possono rivolgersi.
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PERCHÉ |
L.281/91 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
L.R.59/09 - Norme per la tutela degli animali.
Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (R.C.T.A.)
Ord.Sin.8/09 - Ordinanza per le misure a tutela della vivibilita', del decoro e della sicurezza urbana |
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INOLTRE |
Si definisce "colonia di gatti" un gruppo di gatti che vive in liberta', nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'uomo, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra cospecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo (art.34 c.1 L.R.09/09).
Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessita' delle colonie stesse. Lo
spostamento e' autorizzato dal Sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita, nel caso di cui al comma 4, l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia.
Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere e' subordinato all'autorizzazione del Sindaco allo spostamento della colonia (art.34 c.5 L.R.09/09).
Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario e/o contingenti. Lo spostamento avviene secondo modalita' stabilite dell'Ufficio Tutela Ambientale ed approvate dalla competente Azienda USL5 Pisa (art.15 c.9 R.C.T.A.).
L'accesso dei gattari a zone di proprieta' privata e' subordinato al consenso del proprietario (art.15 c.2 R.C.T.A.).
E' vietato somministrare cibo agli animali di qualsiasi specie, in particolare ai piccioni presenti allo stato libero sul territorio, in modo tale da produrre sporcizia, al di fuori dei luoghi a cio' destinati da appositi atti ordinamentali dell'Ente (Ord.Sin.8/09).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.883/97, ha annullato l'Ordinanza del Sindaco di Galliate che vietava l'alimentazione dei gatti randagi, applicando semplicemente l'art.2 della L.281/91: "Nessuna norma di legge, ne' statale ne' regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioe' nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio".
Con tale sentenza pertanto viene ribadita la intoccabilita' dei gatti, animali liberi, e se ne deve concludere che la permanenza dei gatti nelle aree condominiali, siano esse cortili, garage o giardini, e' da considerarsi assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi.
E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta' (art.2 c.7 L.281/91). |
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Dati aggiornati al 03/02/2015 10:55:00 |
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